mercoledì 30 luglio 2014

Immobili degli istituti pontifici esenti da tutti i tributi

Gli immobili adibiti a sede degli istituti pontifici (come la Pontificia Università Gregoriana) devono essere considerati esenti da qualsiasi tributo ordinario e straordinario, in considerazione della diretta applicabilità dell'articolo 16 del Trattato Lateranense. È quanto stabilito dai giudici della Ctr di Roma con la sentenza n. 3587 del 29 maggio scorso.
Nel caso esaminato dai giudici, la Pontificia Università Gregoriana aveva impugnato la sentenza dei giudici di primo grado che avevano respinto il ricorso avverso la richiesta di pagamento della Tari, ritenendo inapplicabile (in quanto norma programmatica e non esecutiva) l'esenzione prevista dall'articolo 16. I giudici della regionale hanno accolto il ricorso, ricordando in primis che al Trattato Lateranense venne data esecuzione da parte dello Stato con la legge 27 maggio 1929, n. 810. In particolare, l'articolo 16 del Trattato stabilisce che: «Gli immobili elencati nei tre articoli precedenti, nonché quelli adibiti a sede dei seguenti istituti pontifici: Università Gregoriana, Istituto Biblico, Orientale, Archeologico, Seminario Russo, Collegio Lombardo, i due Palazzi di S. Apollinare e la casa per gli esercizi per il clero di S.Giovanni e Paolo non saranno mai assoggettati a vincoli od espropriazioni per causa di pubblica utilità, se non previo accordo con la Santa Sede e saranno esenti da tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente…».
Si tratta – hanno evidenziato i giudici – di una norma quindi molto ampia che non riguarda soltanto i tributi ma anche vincoli ed espropriazioni e consente la modifica dell'assetto dell'immobile senza la preventiva autorizzazione della autorità italiane. Per i giudici tale norma non avrebbe natura programmatica, bensì, chiaramente, una natura esecutiva, in quanto stabilisce precise disposizioni, indicando espressamente le esenzioni sia di carattere tributario che amministrativo. Trattasi in particolare di una disposizione di un trattato internazionale che pone divieti per lo Stato Italiano e che, in quanto tale, sarebbe immediatamente applicabile senza necessità di un intervento del legislatore (cfr. la sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 3616 del 1976).
Del resto, l'articolo 7 della Costituzione ha recepito i Patti Lateranensi conferendo a essi un rango sovraordinato rispetto alla legge ordinaria. Solo una legge ordinaria esecutiva di un nuovo accordo bilaterale potrebbe pertanto modificare o derogare alle disposizioni del Trattato. Peraltro, i giudici di secondo grado hanno anche infine ricordato che una lettura costituzionalmente orientata della normativa Tari (come non derogatoria dell'articolo 16 del Trattato) conferirebbe alla stessa la legittimità costituzionale.
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-07-29/immobili-istituti-pontifici-esenti-tutti-tributi-132249.shtml?uuid=ABhJmRfB

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