giovedì 31 luglio 2014

Renzi dictatore della (sua) riforma della Costituzione usurpa potere politico secondo l’art 287 e attenta contro la Costituzione dello Stato secondo l’art 283, del codice penale?

Renzi, segretario del “partito di maggioranza” e (ad un tempo) capo del governo, assumendo “iniziativa legislativa” in materia costituzionale, intervenendo ab intra e ab extra, ora segretario di partito, ora capo del governo, ora l’uno e l’altro ad un tempo, nel procedimento di legislazione costituzionale, dettando la composizione degli organi (escludendo chi sia avverso al suo fine), i tempi e i modi del dibattere e del deliberare, intrudendosi nella Autonomia (completa) del Parlamento, attribuendosi poteri che l’ordinamento costituzionale e comune non gli dà, e che, anzi, storicamente gli ha tolto:costui, usurpando, con ciò, potere politico del quale è totalmente privo, inoltre, attentando contro la Costituzione coi suoi dictat a base di intimazioni intimidazioni minacce ricatti, “violenze”1  (oltre che sociopoliticamente) delinque (commette delitto) al modo previsto dagli articoli nel titolo?
L’elaborato seguente (apparso, con poche variazioni, in altra sede e tempo) funge da motivazione giuridica della risposta, all’interrogativo, che si ipotizzi affermativa, e della quale, per ciò, è qui sollecitata pubblica (e tecnica) verificazione.
A prò di questa, d’altronde, era stato concettualmente e lessicalmente congegnato, affinché potesse essere il più possibile, tecnicamente rigorosa.
Questa premessa, comunque, sintetizzandone il contenuto, facilita ampiamente la sua comprensione.
In aiuto, l’elaborato stesso evidenzia quanto oggi comunemente osservato, cioè, che nell’ultimo ventennio e ancora prima, mai Governo assunse “iniziativa legislativa” in materia costituzionale e lo mostra richiamando varie “bicamerali”, la loro origine tutta (e solo) parlamentare, non governativa (di Governo, d’altronde, organo “amministrativo”“Esecutivo”, non legislativo). Di Governo, comunque, mai assumente, in materia, forma autenticamente dittatoriale quale quella oggi visibile (così manifesta, da imporre l’esterrefatto interrogativo se, “il dittatore”, sia, dopo tutto, compos sui).
—–
Renzi:
1. segretario del partito PD (renziano “ma anche” berlusconiano, ben oltre le intese “del Nazareno”), quale capo del Governo della Repubblica prendendo “l’iniziativa delle leggi” (art 71.1 cost) ripetutamente (e così, peraltro, “curando” la Legislazione, trascurando la Amministrazione, cui sarebbe inderogabilmente, se non esclusivamente, preposto dagli artt 95, 97 cost.);facendolo, inoltre, paranoicamente, nel solo ambito (della articolazione per rappresentanze elettive) della sovranità del Popolo (nelle Province ad es.), calpestandolo per insterilirlo, come se non emanasse da esso (per art 94 cost.: “Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere”), ma lo emanasse;prendendo, dicevasi,“l’iniziativa delle leggi”, non nella materia “ordinaria” (alla quale esclusivamente, parrebbe essere abilitato dagli artt. 70 ss cost2 ) ma nella materia “costituzionale”: come nel caso, ora eclatante, del “disegno di legge governativo”, per la riduzione (invero, e confusamente, solo parziale: vd dopo) del “bicameralismo” a monocameralismo (non solo nella sua funzione legislativa “ordinaria”: vd dopo)3;prendendo, dicevasi, quella iniziativa (ripetesi, non nella materia legislativa “ordinaria” ma in quella “costituzionale”), ha perpetrato “straripamento di potere”4: il “vizio” della “attività amministrativa” (mancando, per quanto detto, “attività legislativa”), causante, addirittura, “inammissibilità” (procedurale), del ddlgo, alla trattazione camerale ex art. 72 Cost. (benché lì sia da tempo); straripamento” che perpetra, a sua volta, lesione dell’ordine costituzionale, da un “potere esecutivo” (renziano-berlusconiano per quanto detto) giuridicamente facinoroso5, incline ad agire più che a pensare (la querula e petulante irruenza renziana ne è il segno), a coartare più che a persuadere: un potere (escluso giuspoliticamente dall’interferenza  nella materia “costituzionale” o “costituente”) anticostituzionale6.2. Tanta estraneità (od ostilità) all’ordine (sociopoliticogiuridico) costituzionale ha avulso, Il Governo, dalla nozione stessa (anzitutto formale e poi materiale) della “legge” (della “repubblica democratica” a sovranità popolare, la legge che attui ricognizione di tutti gli interessi particolati – non escludendone alcuno, perché diverrebbe non sovrano ma suddito – , sintetizzi l’interesse generale e lo legiferi), come dalle nozioni degli strumenti e dei modi della sua produzione ( a cominciare da quelle delle norme su essa), come dalle nozioni della materia legislativa7.3. Che, pertanto, un governo mancante della nozione e del senso della legge (per ciò, non è pensabile che abbia senso quando parla di “legalità”, o che abbia senso la sua “legalità”), si attribuisca di optare fra bicameralismo (“perfetto”, rispetto alle leggi di ogni materia, o imperfetto, rispetto alle leggi di qualche materia) e monocameralismo, è politicamente inammissibile8.4. Ma la incursione nell’organismo costituzionale, di questo Governo, è profonda e violenta (“andremo avanti a testa bassa”, avrebbe annunciato (tale) Boschi, “non mollerò di un centimetro”, avrebbe antecipato Renzi, puntando alla “abolizione del Senato”) come poche altre (pur variamente e disinvoltamente grufanti in ambito)9.Orbene, prudenti e attenti maneggiatori, in passato, di materia “costituente”, inscenarono (a pur velleitario surrogato o imitazione di Assemblea Costituente, versosimilmente giuridicamente necessaria) “bicamerali”, promananti esclusivamente dalle Camere: la prima, Commissione (bicamerale) Bozzi (1983-1985, nata da due risoluzioni monocamerali simultanee, generanti le componenti d’essa; la seconda, Commissione (bicamerale) Demita-Iotti (1992, 1994), nata e formatasi allo stesso modo (o quasi: per legge costituzionale n1/1993); la terza, Commissione (bicamerale D’Alema) nata e formatasi allo stesso modo (o quasi: per legge costituzionale n.1/1997): “bicamerali” a provenienza esclusivamente camerale, dal Parlamento quale (prima) sottoforma della forma repubblicana, quale Organo “costituente”.Nessuno, dei predetti, dubitò della esclusività della prerogativa parlamentare (seppure in veci di Assemblea costituente) e del metodo del suo esercizio. Nessuno dubito della intangibilità d’essa.

Ora, del Governo il cui capo (segretario di partito che rivendica, in una delle sue propalazioni, “democraticità” per essere stato eletto “alle primarie”…, o per avere conquistato, “alle europee”, il 41%, in realtà il 23% del corpo elettorale), potrebbe ipotizzarsi che, postosi ad addentare materia “costituente” (oppure solo “costituzionale), abbia commesso “usurpazione di potere politico” secondo art 287 del codice penale; e, proceduralmente ricorrendo a intimazioni intimidazioni minacce coazioni, dictature di ogni specie, abbia commesso il reato di “attentato contro la Costituzione” secondo l’art 283 di quel codice?
Associazione Giustizia Repubblicana
P.Diaz
1 costringere a fare entro dati tempi o in dati modi, a tollerare che non si faccia in altri tempi o in altri modi, a tollerare la vulnerazione della Autonomia parlamentare ex art 64 cost., a non fare come e quanto si vorrebbe, integra la violenza privata (di cui all’art 610 cp), atta, oggi (vd anche dopo), a costituire il delitto di attentato contro la Costituzione dello Stato.
2 se “ciascun membro delle Camere”, o “cinquantamila elettori”, equiparati al Governo nella titolarità della iniziativa dall’ art 71 cost., non sottostessero, in ipotesi, al vincolo, ciò avverrebbe perché essi, immediatamente l’uno mediatamente gli altri, sono organismi legislativi, a differenza del Governo, ripetesi, organo amministrativo), ma nella materia “costituzionale”, anzi, di “revisione della Costituzione” (art 138 cost), se non, addirittura, nella materia “costituente” (vd dopo).
3 quando il PD, nella iperlalìa renziana o nella ipolalia berlusconiana, parla di “abolizione del bicameralismo perfetto”, o non coglie il senso, tecnico, dell’aggettivo (significante non altro che doppia titolarità, camerale, della funzione legislativa), o non coglie il senso di ciò che fa (non si limita a quella funzione, come l’uso dell’aggettivo annuncerebbe, ma sconfina nella inelettività dei membri del Senato, nella loro promiscuità istituzionale e funzionale —senatori presidenti di regione, consiglieri regionali, sindaci…—e perfino territoriale – necessariamente ubiquitari — etc.: chi saprebbe dire perchè si pensò di scrivere, nell’art 122.2 cost., che “nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento…” ?
4 sulla scia, invero, del Governo Monti – anch’esso, come questo, di origine non “parlamentare” ma “burocratica”, essendo stato promosso dal “Capo dello Stato” – il quale, ardito, infilò l’omologo disegno sulle Province in un “decreto legge”, poi dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale; e sulla scia del Governo Letta, marchiato dalla stessa origine.
5 per giunta, gestore di forze armate forze dell’ordine forze di finanza forze penali forze penitenziarie: forze che, articolate gerarchicamente, sono per struttura, ademocratiche.
6 Anticostituzionalità, la sua, peraltro, lungamente preparata, nella “seconda repubblica”: se, a quanto pare, “l’iniziativa delle leggi” governativa, durante essa, è stata duecento volte maggiore di quella parlamentare, è avvenuta “distrazione” della (pre)funzione legislativa, dall’organo amministrativo, e, corrispondentemente, incuria d’essa, dall’organo legislativo; e se la deliberazione legislativa governativa (per “decreto legge” ex art 77 cost), è stata, rispetto a quella parlamentare (per legge ordinaria o di delega di decreto legislativo) nella stessa proporzione, è avvenuta appropriazione, della funzione legislativa, dall’organo amministrativo, e corrispondentemente, abbandono d’essa, dall’organo legislativo (va comunque notato che la Assemblea Costituente non avvertì l’insidia, alla prerogativa dell’organo legislativo, della attribuzione, all’organo amministrativo –in via di “eccezione” purtuttavia prevedibilmente mutante in “regola” — della iniziativa e della deliberazione legislativa: come se fosse stata insensibile alla “separazione dei poteri” e alle condizioni giusnaturali dell’antifascismo reale). Appropriazione governativa, dicevasi, della funzione legislativa, per “decreto legge” (corrispondente abbandono parlamentare d’essa, anche per la semiautomatica, quando non estorta dalla richiesta della “fiducia”, conversione del decreto in legge: art 77.2 cost.) non solo, ovviamente, in assenza delle condizioni di eccezione (“in casi straordinari di necessità e di urgenza”, per art 77.2 cost) alla regola della legge (ordinaria o di delega: artt 72 ss, 76 cost) parlamentare, ma anche in assenza dell’oggetto proprio, della materia decretabile, quando, la materia, fosse stata demandata interamente (“riserva assoluta”) o parzialmente (“riserva relativa”) alla legge; ciò che accade, generalmente, quando siano da togliere o da diminuire diritti soggettivi o collettivi o diffusi, e comunque quando lo si faccia mediante sanzioni (…che, per decreto, il Governo incarceri o non scarceri taluno, confischi su talaltro, è costituzionalmente eversivo…); rilevato, per giunta, che le materie riservate, in tutto o in parte, alle leggi ordinarie, sono prevalentemente materie “costituzionali”(si pensi a quelle che trattano i diritti socioeconomicopolitici degli artt 2 ss cost, o i diritti personali degli artt 13 ss Cost), e ritenuto che, queste, andrebbero (giuridicamente e sociopoliticamente) riservate alle “leggi costituzionali” o di “revisione della Costituzione” (ove non sia ritenuto, non potrebbe tuttavia non esigersi, eccetto che dalla irresponsabilità politica del PD B.R., la necessità della deliberazione bicamerale della legge ordinaria)
7 così, l’organo della Amministrazione, ha (preso “iniziativa..” o) legiferato in materia amministrativa (con “leggi-provvedimento”), ha amministrato in materia legislativa (con atti-provvedimento); e così totalmente perduto al senso pur elementare, prima che costituzionale, della Amministrazione e della Legislazione (in tanta estraneità, questo PD punta alla abolizione del Cnel, in Costituzione all’art 99, il Consiglio nazionale della economia e del lavoro, ceduto, da un ventennio, ad un berlusconiano della seconda “marcia su Roma”, perché lo strangolasse così che non disturbasse la Diseconomia Politica, del “neoliberismo” berlusconiana: anziché puntare alla espulsione dei suoi occupanti, alla rinnovazione di un Consiglio che, operando, avrebbe evitato o limitato l’attuale disastro)
8 Di siffatto governo, d’altronde, è pensabile che, mentre, da un lato svaluti completamente la legge ordinaria, come mostra il mantenimento del “bicameralismo perfetto” (e la sua “revisione” in bicameralismo imperfetto) per le leggi costituzionali e per le leggi di revisione della costituzione; da altro lato, mediti di contraffare da materia ordinaria la materia “costituzionale” o, peggio, “costituente”, così da sottrarla alla deliberazione del Senato. Avendo, d’altronde, perpetrato la maggiore contraffazione nella materia costituzionale, della legge costituzionale e di revisione della Costituzione, dove, mantenuto, come dicevasi, il “bicameralismo perfetto”, imbottito l’involucro del Senato di amministratori (locali), anziché di legislatori (va rilevato, sulla competenza, alla funzione specifica, degli amministratori locali, che, nessuno, se non i consiglieri regionali, d’essi, è legislatore; va inoltre rilevata la totale esposizione dei “senatori” al governo politico-giudiziario della magistratura penale, esposizione immediata, per mancanza di immunità ex art 68 cost. o mediata, quali amministratori locali liberamente incriminabili: questa esposizione, inoltre, essi la hanno anche verso le gerarchie amministrative statali decentrate, prefetture etc.,, “disciplinari” degli Organi amministrativi locali) dissimula che la funzione legislativa, del Senato, è stata rimessa dalla Costituzione, è rimessa dalla democrazia politica, in ogni materia, ad organi elettivi (vd dopo)
9 Non tanto né solo perché, nella materia “costituzionale” delle Province, contraffacendola da materia “ordinaria”, ha “legiferato” sulla elettività degli organi provinciali, immanente istituzionalmente ad essi e perciò, con essi, materia “costituzionale”; quanto perché, arraffando qui e là materia “ordinaria” e materia “costituzionale, ha afferrato anche materia “costituente”. Alla individuazione della quale conduce l’art 139 cost.., avvertendo che “la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”; avvertendo, cioè, che quella “forma” (veniente dal “referendum istituzionale” del 1946 su “monarchia o repubblica”) è precostituente (e per ciò intangibile) e che la rappresentazione che, di essa, ne fa l’ “ordinamento della Repubblica” (Parte II Titolo I della Costituzione) ne è “sottoforma”, per ciò materia non “costituzionale” ma “costituente”, la repubblica: nell’organo bicamerale del Parlamento (dalla elettività immanente, per artt 56, 57 cost., d’altronde attuanti “la sovranità appart[enente] al popolo che la esercita nelle forme …della Costituzione”, per art 1.II cost.) ed in quelli, (tuttavia) derivanti, del Presidente della Repubblica e del Governo (Titolo II, III). Organo della sovranità del Popolo, legislatore generale della sua volontà, di irradiazione di diritto democratico, costituzionale.

http://www.giustiziarepubblicana.org/?p=1487

Nessun commento:

Posta un commento